Versare o non versare il contributo volontario?
Il contributo non è soltanto volontario, ma vincolato. I soldi che i genitori danno alla scuola devono essere spesi per alcune cose e non altre.
Contributo scolastico
In ragione dei principi di obbligatorieta’ e di gratuita’, non e’ consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attivita’ curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano per al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E’ pertanto illegittimo e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo.
I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.
da nota Miur 593 del 7/3/2013
“in particolare le famiglie dovranno preventivamente essere informate sulla destinazione dei contributi, in modo da poter conoscere in anticipo le attività. che saranno finanziate con gli stessi ed eventualmente decidere in maniera consapevole, di contribuire soltanto ad alcune specifiche azioni. In tal modo si eviterebbero versamenti indistinti, il cui utilizzo, sia rimesso esclusivamente alla decisione dell’istituzione scolastica. Parimenti,alla famiglia, al termine dell’anno scolastico andrà assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi, dalla quale risulti come sono state spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica”.
da nota Miur 312 del 20/3/2012
( il contributo volontario è differente dalle tasse scolastiche esigibili dopo il compimento del 16° anno di età degli alunni, comunque soggette a possibili esenzioni legate al reddito)