Il ministro degli interni ha, al riguardo, recentemente dichiarato che “chi occupa le scuole sarà denunciato”. I reati configurabili, o che solitamente vengono contestati, in questicasi, sono l’ “invasione di terreni o edifici”, art. 633 c.p., e l’
“interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessità”, art. 340 c.p..

La giurisprudenza di merito e di legittimità si è espressa in più occasioni sulla liceità penale (o meno) delle occupazioni scolastiche. Con sentenza del 30 marzo 2000 la II sezione della Corte di cassazione èintervenuta sul punto statuendo che: ” Non è applicabile l’art. 633 alleoccupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l’arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima.
…. L’edificio scolastico, inoltre, pur appartenendo allo Stato, non
costituisce una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all’edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l’attività scolastica in senso stretto.”

Tale sentenza ha avuto, inoltre, il pregio di individuare correttamente il momento consumativo e la condotta del reato contestato ed opera una sagace distinzione tra il momento dell’invasione di un edificio e quello della permanenza non consentita all’interno degli spazi, stabilendo che non è
possibile assimilare la seconda alla prima in quanto “quando il legislatore ha voluto caratterizzare come fatto penalmente rilevante la permanenza arbitraria all’interno di un luogo, lo ha fatto con una previsione espressa, inversamente si incorrerebbe nella vietata analogia in malam partem “.

Pregevole appare anche la ricostruzione dell’alterità del bene invaso in relazione agli edifici scolastici. La Corte regolatrice sottolinea che ai sensi del D.P.R. 21.5.74 n. 416 la scuola costituisce una realtà non estranea agli studenti che contribuiscono e concorrono alla sua formazione e al suo mantenimento, con un potere-dovere di collaborare alla protezione
e alla conservazione della stessa, per cui non sembra configurabile un loro limitato diritto d’accesso nelle sole ore in cui è prevista l’attività didattica in senso stretto.

In tale disposto la Corte regolatrice stabilisce che nel reato di cui al 633 c.p. il termine invasione va interpretato come “una qualunque intromissione dall’esterno con modalità violente ”

Altra pronuncia di legittimità soccorre nella ricostruzione dei contorni del reato in esame stabilendo che: “Il reato in questione costituisce una delle ipotesi di illiceità speciale: il fatto oggettivo dell’arbitrarietà del comportamento, essendo elemento costitutivo di fattispecie, deve riversarsi nell’elemento soggettivo del reato e costituire oggetto di rappresentazione e volizione da parte del soggetto agente,con la conseguenza che qualora il soggetto agente cada in errore sull’effettiva portata di una norma extrapenale, ritenendo legittimo il proprio comportamento, deve essere esente da responsabilità per mancanza di dolo ex
art. 47 III comma c.p. dal momento che non si è rappresentato un elemento positivo della fattispecie”( così Cass. Sez. II, 17.5.1988, Oliva).

Tali statuizioni portano a concludere che l’esistenza per gli studenti di un diritto di critica fondato sulla loro libertà di espressione, pensiero e associazione all’interno della scuola fondano per gli studenti l’esercizio di un diritto che non verrebbe solo supposto dagli stessi ma che fonderebbe un’oggettiva causa di giustificazione.

Sulla interruzione di pubblico servizio

Diversa è la fattispecie di cui all’art. 340 c.p. che, laddove non vi sia un complessivo assenso ed una partecipazione alle iniziative di protesta da parte degli insegnanti, dei presidi, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) potrebbe integrarsi nel caso in cui gli studenti impedissero deliberatamente il regolare svolgimento delle lezioni.

A tale fine si indica la giurisprudenza più significativa.

“Se la c.d. “occupazione” della scuola da parte degli studenti avviene senza modalità invasive, e cioè consentendo lo svolgersi delle lezioni e l’accesso degli addetti, non è configurabile il reato di interruzione di pubblico servizio , neanche se l’attività didattica si svolge con difficoltà ed in mezzo a confusione. Tribunale Siena, 29 ottobre 2001″.

L’occupazione temporanea di una scuola, sebbene per motivi sindacali, integra gli estremi della fattispecie di cui all’art. 340 c.p. quando le modalità di condotta, volte ad alterare il normale svolgimento del servizio scolastico, esorbitano dal legittimo esercizio dei diritti di cui agli art. 17 e 21 Cost., ledendo altri interessi costituzionalmente garantiti.”
Cassazione penale , 03 luglio 2007 , n. 35178.

Da ultimo, per gli insegnati si evidenzia che, con una recente pronuncia, il Consiglio di Stato ha così statuito: “situazioni di c.d. occupazione di un Istituto scolastico per lo stato di agitazione degli studenti non esplicano un effetto esonerativo o di attenuazione degli obblighi di presenza, intervento e controllo del corpo del personale docente ed amministrativo della scuola, che tanto più devono garantire la loro presenza per evitare degenerazioni delle iniziative assunte dagli studenti
all’interno dell’istituzione scolastica” (Cons. Stato, Sez. VI, 17/10/2006, n.6185). Pertanto, anche in caso di occupazione, continua a gravare sui docenti l’obbligo di presenza, intervento e controllo esistente anche in situazioni di normale svolgimento delle lezioni